Statuto

Art. 1 Costituzione, sede, durata, oggetto sociale 

1) Ai sensi della legge D. Lgs. 117/2017, delle le leggi regionali attualmente in vigore e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “Electrical Engineering STudents’ European assoCiation Local Committee Trieste APS”, a seguire indicata come “EESTEC LC Trieste”, con sede in Via Alfonso Valerio, 6/3, 34127 Trieste (TS), che ha durata a tempo indeterminato. 

2) L’associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale con l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati attraverso lo svolgimento delle attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, l’associazione si pone come finalità istituzionali le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

L’Associazione incoraggia l’integrazione europea, la democrazia, i diritti umani e la tolleranza e cercherà di perseguire i suddetti scopi svolgendo le seguenti attività: 

– laboratori, seminari didattici con finalità di approfondimento della preparazione universitaria;  

– promozione, diffusione, scambi e organizzazione di attività culturali;

– altre attività dirette al raggiungimento degli scopi. 

3) L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 2 Associati 

1) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall’Organo di Amministrazione in sede dell’approvazione del bilancio, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro sette giorni dall’iscrizione nel libro dei soci. 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda motivata all’Organo di Amministrazione, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. In base alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea. L’organo di amministrazione ha 60 giorni di tempo per dare comunicazione del provvedimento motivato del diniego e a sua volta l’interessato ha 60 giorni di tempo dalla ricezione del provvedimento di diniego per proporre appello all’assemblea. L’Organo di Amministrazione provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. 

3) L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 

4) L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. 

Art. 3 Diritti e Doveri dei Soci 

1) I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, con le seguenti modalità: visione diretta presso sede associazione, visione per via telematica con canali dedicati. Tutti i soci hanno diritto di voto. 

2)Tutti i soci hanno diritto di proporre appello in Assemblea contro il provvedimento di esclusione.

3) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 

Art. 4 Organi dell’Associazione 

1) Gli Organi dell’associazione sono: 

  • Assemblea degli associati;
  • Organo di Amministrazione;
  • Presidente;
  • Organo di controllo(eventuale, vedi comma 7);

2) L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea si compone di tutti gli associati. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, tutte le volte che sia necessario o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso, almeno tre giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega. L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. 

3) L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

4) L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5) L’Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori eletti dall’assemblea tra gli associati. Sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso). L’Organo di Amministrazione dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un amministratore prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante convocazione di un’Assemblea straordinaria. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di amministratore è gratuita. Dall’Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente Statuto. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all’interno dell’Organo di Amministrazione. 

7) Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 5 Bilancio Consuntivo 

1) L’Organo di Amministrazione predispone la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. 

Art. 6 Risorse economiche e Patrimonio dell’Associazione 

1) Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità’ civiche, solidaristiche e di utilità sociale.Esso è costituito da: 

a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi; 

b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati; 

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali. 

2) Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 7 Responsabilità patrimoniale 

1) L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. L’Associazione, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa. 

Art. 8 Scioglimento dell’Associazione 

1) In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nei termini previsti dall’art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art.9 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.  

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 Disposizioni finali 

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, alle leggi regionali attualmente in vigore, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.